Regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2017

 

INDICE

PARTE I

DELLE DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

PARTE II

DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Principi

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Limiti di importo degli affidamenti

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

Articolo 6

Centralizzazione ed aggregazione della committenza

Articolo 7

Affidamenti ad oggetto misto e contratti con pluralità di committenti

Articolo 8

Specifiche tecniche

PARTE IV

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Articolo 9

Programma delle acquisizioni

Articolo 10

Fasi della procedura di acquisizione

Articolo 11

La decisione di contrarre

Articolo 12

Compiti e funzioni

PARTE IV

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 13

Categorie di operatori economici

Articolo 14

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

Articolo 15

Avvalimento

PARTE V

DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Articolo 16

Indagini esplorative, indagini di mercato e elenchi aperti

Articolo 16 bis

Albo dei Fornitori

Articolo 17

Procedure di scelta

Articolo 18

Amministrazione diretta

Articolo 19

Affidamento diretto

Articolo 20

Procedura negoziata sotto soglia

Articolo 21

Criteri di affidamento

Articolo 22

Congruità dell’offerta

Articolo 23

Commissione giudicatrice

PARTE VI

DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 24

Conclusione e stipulazione del contratto

                                                                        Articolo 25

Subappalto

Articolo 26

Varianti

PARTE VII

DELL’ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Articolo 27

Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento

Articolo 28

Direzione dell’esecuzione

Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

Articolo 31

Procedure contabili

PARTE VIII

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 32

Transazione.

Articolo 33

Arbitrato

PARTE IX

NORME FINALI

Articolo 34

Pubblicità

Articolo 35

Clausola di flessibilità

Articolo 36

Aggiornamenti

Articolo 37

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 38

Norma di chiusura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

  1. Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (dlgs.) 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al dlgs. n. 50/2016 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del Codice dei contratti pubblici siano derogate da norme legislative regionali, si applica l’articolo 35 del presente Regolamento.

“A.N.A.C.”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

 “Associazione Forte di Bard”: l’Associazione culturale, la cui attività è finanziata dalla Regione autonoma della Valle d’Aosta e la cui gestione è soggetta ai poteri di indirizzo e di controllo da parte della Regione medesima.

“Rappresentante”: il Consigliere Delegato e/o il procuratore investito della capacità a contrarre. “Contratti”: i contratti d’appalto conclusi dall’Associazione Forte di Bard.

 “Operatore economico” o “Operatori economici”: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi e forniture.

 “Soggetto offerente o offerente”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente” o “Contraente”: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con l’Associazione.

“Profilo del committente”: http://www.fortedibard.it, ossia il sito informatico dell’Associazione in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

“Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.

“Codice identificativo gara Semplificato (Smart C.I.G.)”: il codice acquisito – introducendo un minor numero di informazioni – sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio soprattutto di lavori, servizi e forniture di modesto valore economico.

“Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture  che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Responsabile Unico del procedimento (RUP)”: dipendente o, ricorrendone i presupposti, soggetto nominato dall’Associazione nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

PARTE II

DEI PRINCIPI

Articolo 2

Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento si applica agli Affidamenti di beni, servizi e lavori, il cui valore stimato, determinato a norma del successivo art. 5, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie indicate nel successivo art.4.
  2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e alle Linee guida predisposte dall’ANAC.

Art. 3

Principi

  1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione tra gli Operatori economici.
  2. L’Associazione può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
  3. L’Associazione, dandone adeguata e puntuale motivazione, può eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l’affidamento al Contraente uscente, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  4. a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
  5. b) elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
  6. L’Associazione, per l’affidamento e l’esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell’art. 51 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

PARTE III

DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4

Limiti di importo degli affidamenti mediante procedura negoziata

  1. Al momento di adozione del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria sono:
  2. a) a € 209.000,00, al netto dell’I.V.A., per gli Affidamenti di beni e di servizi;
  3. b) a € 5.225.000,00, al netto dell’I.V.A., per gli Affidamenti di lavori.
  4. Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

  1. Il valore del Contratto è stimato dall’Associazione al momento dell’avvio della procedura di affidamento ed è determinato in base al dettato dei commi che seguono.
  2. Il valore stimato del Contratto è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall’importo totale pagabile dall’Associazione al futuro Contraente, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. L’importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni, e gli eventuali rinnovi.
  3. In caso di obbligazione non pecuniaria, l’Associazione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
  4. L’Associazione, per determinare il valore stimato degli Affidamenti di beni, servizi e lavori, applica i seguenti principi enunciati nell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici:

. il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice preveda premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto;

. la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;

. il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento del contratto;

. per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

  1. a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
    b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

. Per gli appalti di forniture:

  1. a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
    b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

In deroga a quanto appena sopra, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

  1. a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
    b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

  1. a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
    b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

  1. a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
    b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
    c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
    d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

 

 

 

  1. Il valore stimato del Contratto da aggiudicare per lotti distinti è determinato in conformità alle disposizioni dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
  2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Articolo 6

Centralizzazione ed aggregazione della committenza

  1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, l’Associazione ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell’oggetto del Regolamento.
  2. L’Associazione ha facoltà di delegare a terzi, previo accordi scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

Articolo 7

Affidamenti ad oggetto misto e contratti con pluralità di committenti

  1. I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.
  2. L’Associazione può comporre in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:
  3. I lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
  4. I lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
  5. I contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo quanto previso nel comma 4.
  6. L’Associazione applica l’art. 28 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al contratto misto e per accertare l’applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell’art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.
  7. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, l’Associazione, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell’affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
  8. L’Associazione può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:
  9. soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
  10. con soggetti e partner commerciali privati; in tal caso l’Associazione ha l’onere di prevedere nell’accordo o nella convenzione il rispetto del Regolamento nella scelta dell’Operatore economico.

 

Articolo 8

Specifiche tecniche

  1. Le specifiche tecniche di beni, servizi e lavori devono consentire pari accesso agli Offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli Affidamenti alla concorrenza.
  2. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’affidamento, le specifiche tecniche di beni, servizi e forniture non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni Operatori economici o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’Affidamento non sia possibile, a condizione che siano accompagnati dall’espressione «o equivalente».

PARTE IV

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Articolo 9

Programma delle acquisizioni

  1. In coerenza con l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici, l’Associazione adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale del lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
  2. I programmi sono approvati dal Consiglio di Amministratore entro il mese di dicembre, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio previsionale.
  3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
  4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all’ammissione a progetti finanziati dall’Unione europea.
  5. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio Regionale.

 

Articolo 10

Fasi della procedura di acquisizione

Affidamenti di importo superiore ad € 10.000

  1. Nel rispetto degli atti di programmazione dell’Associazione, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture – fatta eccezione per le ipotesi di appalti di importo inferiore ad € 000,00, i quali possono essere acquisiti mediante buoni d’ordine o lettera di incarico da cui risulti l’impresa, l’oggetto e l’ammontare della spesa –  è attuata secondo l’ordine delle seguenti fasi:
  2. a) la decisione di contrarre,
  3. b) l’esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  4. c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
  5. d) la selezione della migliore offerta;
  6. e) la proposta di aggiudicazione;
  7. f) l’aggiudicazione;
  8. g) la verifica del possesso dei requisiti;
  9. h) la stipulazione del Contratto.
  10. Lo svolgimento delle fasi di cui al comma 1, lettere c) ed e) è facoltativo nei casi di cui all’art. 11, comma 2.
  11. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui all’art. 16 e sulla base di uno dei criteri previsti dall’art. 20 e dal Codice dei contratti pubblici.
  12. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall’organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
  13. L’aggiudicazione richiede l’adozione di uno specifico atto dell’organo competente individuato dal Consiglio di Amministrazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
  14. La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento, successivamente all’aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni del Regolamento e del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la consultazione di banche dati o la verifica diretta presso gli uffici competenti, quali, l’Agenzia delle Entrate, gli organi previdenziali, la cancelleria fallimentare del Tribunale, l’Ufficio Provinciale del lavoro, la Procura della Repubblica.
  15. Entro la soglia di € 10.000, la verifica dei requisiti è effettuata a campione.
  16. Terminata la verifica di cui ai comma 6 e 7, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentate procede alla stipulazione con Contratto.

Affidamenti di importo inferiore ad € 10.000

  1. Gli appalti di importo inferiore alla soglia di € 10.000,00 possono essere affidati mediante buono d’ordine o lettera di incarico da cui risulti l’impresa, l’oggetto e l’ammontare della spesa.

2.In tali casi la procedura si avvia mediante richiesta di almeno due preventivi (salvo che si versi in una situazione d’urgenza o debba essere acquisita una prestazione altamente specialistica), nei quali dovrà essere specificato il criterio di scelta del miglior offerente..

  1. E’ necessario che sia la richiesta sia i preventivi pervenuti vengano protocollati.
  2. Il possesso dei requisiti di moralità viene verificato a campione, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento.

 

Art. 11

La decisione di contrarre

  1. La decisione di contrarre è adottata dal Consigliere Delegato dell’Associazione su proposta del Responsabile del Servizio, di norma, contiene:
  2. l’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare;
  3. l’oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
  4. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativo copertura contabile;
  5. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
  6. i criteri per la selezione degli Operatori economici;
  7. i criteri per la selezione delle offerte;
  8. le principali condizioni contrattuali;
  9. la nomina del Responsabile del procedimento. Qualora non individuato, il Rappresentante ricopre il ruolo di Responsabile del procedimento.
  10. Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata attraverso l’indicazione dell’oggetto del Contratto, dell’importo, del fornitore, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti di carattere generale nei seguenti casi:
  11. ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
  12. acquisti di valore di importo inferiore ad € 40.000,00, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;
  13. per l’acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l’emergenza.
  14. Per gli acquisti di cui al precedente punto 2, lett. b) la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d’ordine.

 

Articolo 12

Compiti e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.

  1. Il Responsabile unico del procedimento svolge le attività indicate nell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici.
  2. Il Responsabile unico del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Associazione. Spettano in particolare al Responsabile unico del procedimento:
  3. la redazione del capitolato d’oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
  4. la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  5. lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti o dell’anomalia dell’offerta;
  6. la direzione dell’esecuzione del Contratto;
  7. la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell’adempimento delle attività contrattuali;
  8. la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti dalla normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
  9. ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.
  10. Nella scelta del contraente, il Responsabile unico del procedimento si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.
  11. L’Associazione, anche su proposta del Responsabile unico del procedimento, nei casi di accertata carenza in organico o di impossibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1.

 

 

PARTE V

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 13

Categorie di operatori economici

  1. Possono concorrere agli Affidamenti di beni, servizi e lavori ed essere destinatari degli stessi gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli a 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.
  2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
  3. che versano nelle condizioni ostative previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici o in un’altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
  4. che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell’avviso di indagine di mercato.

Ai fini della determinazione dei requisiti di cui alla precedente, lettera b), tenuto conto della natura e dell’entità dell’acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d’una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

Per gli affidamenti di lavori, l’eventuale possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è comunque obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

  1. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell’affidamento.
  2. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.
  3. L’Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
  4. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici.
  5. È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 21.

 

Articolo 14

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

  1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall’Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del Codice dei contratti pubblici.
  2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’Operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall’Associazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici.
  3. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’Associazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.
  4. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture fino all’importo di € 10.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, l’accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato mediante controlli a campione sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva effettuati dal Rup o da soggetto da esso delegato.
  5. Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 2, l’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dall’Associazione oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra l’Associazione ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato mediante:
  6. Acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
  7. Richiesta all’Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b).
  8. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all’incameramento dell’eventuale cauzione di cui all’art. 23.
  9. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l’accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l’Operatore economico ha l’onere di fornire i necessari documenti probatori all’Associazione, coadiuvandola in eventuali richieste di conferme ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato ad altro Stato dell’Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio od un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

 

Articolo 15

Avvalimento

  1. Nel rispetto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l’Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all’onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, nel contratto che lo lega all’Operatore economico ausiliario.
  2. L’Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest’ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE (Documento Unico di Gara Europeo), attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
  3. Il possesso dei requisiti in capo all’impresa ausiliaria è verificato dall’Associazione secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
  4. Il contratto tra l’Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  5. l’oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinanti e specifici e mezzi avvalsi;
  6. la causa: funzione economico sociale del contratto;
  7. ogni altro elemento che legittimi l’avvalimento.
  8. Il contratto, per poter avere l’effetto dell’avvalimento, deve essere valido e lecito in base all’ordinamento vigente.

PARTE VI

DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA

Art. 16

Indagini esplorative, indagini di mercato e elenchi aperti

  1. Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 di cui all’art. 18, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni dell’Associazione e la platea dei potenziali affidatari. La ricerca degli operatori economici avviene anche mediante ricorso agli Albi dei Fornitori istituiti dall’Associazione.
  2. Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi.
  3. Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiori ad euro 40.000 di cui all’art. 20, sono preordinate a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigente dell’Associazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
  4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
  5. Ferma la facoltà dell’Associazione di svolgere indagini di mercato anche per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, le stesse sono obbligatorie per gli affidamenti che superano la predetta soglia e svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento ovvero mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse propedeutico all’istituzione di un Albo dei Fornitori. L’Associazione deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  6. Dell’avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
  7. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l’Associazione.
  8. Nell’avviso di manifestazione di interesse l’Associazione esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
  9. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l’Associazione procede ai sensi dell’art. 20, comma 7 e seguenti.

 

Articolo 16 bis

Albo dei Fornitori

  1. L’Albo dei Fornitori è un Albo aperto, il cui funzionamento è disciplinato nel relativo Regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Al momento di adozione del presente Regolamento, l’Associazione è in fase di valutazione dell’opportunità di istituire specifici Albi anche solo per determinate categorie merceologiche.
  3. Ai sensi dell’art. 17 bis del Codice dei Contratti Pubblici, si precisa che le disposizioni del predetto Codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani, tra i quali, sono compresi tutti i Comuni della Valle d’Aosta.

 

 

Articolo 17

Procedure di scelta

  1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, per l’individuazione del soggetto contraente nell’ambito di applicazione del regolamento l’Associazione può utilizzare le seguenti procedure semplificate:
  2. affidamento diretto;
  3. amministrazione diretta;
  4. procedura negoziata sotto soglia.
  5. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni nel presente Regolamento.

 

Articolo 18

Affidamento diretto

  1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, può essere effettuato tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
  2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 3, l’Associazione può far precedere l’acquisto da una esplorazione del mercato, svolta in conformità all’art. 16, comma 1, funzionale anche al soddisfacimento dell’obbligo motivazionale relativo alla scelta del contraente.
  3. L’obbligo motivazionale deve essere soddisfatto dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’Operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all’interessa dell’Associazione, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal Contraente, dalla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

 

 

Articolo 19

Amministrazione diretta

  1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuati con materiali e mezzi dalla Associazione o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.
  2. L’amministrazione diretta può essere utilizzata:
  3. per l’esecuzione di lavori per importi inferiori ad euro 40.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  4. per l’esecuzione di lavori per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l’applicazione della procedura di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
  5. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dall’Associazione a cura del Responsabile unico del procedimento.

 

Articolo 20

Procedura negoziata sotto soglia

  1. La procedura negoziata sotto soglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dall’Associazione sulla base delle indagini di mercato di cui all’art. 16, comma 3, e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizione del Contratto.
  2. L’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedure di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato come segue:
  3. almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e inferiore alle soglie di cui all’art. 4, comma 1, lettera a);
  4. almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  5. almeno quindici Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. per affidamenti di lavori pari o superiori ad euro 1.000.000,00, mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a)
  7. Per affidamenti di appalti di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro, l’Associazione, benché sia possibile affidare appalti mediante procedure negoziate, motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
  8. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, gli Operatori economici da invitare sono determinati in modo non discriminatorio e in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto.
  9. Se espressamente previsto nell’avviso di indagine esplorativa, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l’Associazione può procedere al sorteggio.
  10. L’Associazione deve rendere tempestivamente noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
  11. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l’invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito volta a sollecitare un’offerta.
  12. In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuale sono specificate nella lettera di invito o sono indicate in un capitolato d’oneri alla medesima allegato.
  13. La lettera di invito, di norma, contiene:
  14. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  15. gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all’Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
  16. il temine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
  17. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  18. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice;
  19. la misura delle penali;
  20. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  21. l’eventuale richiesta di garanzie;
  22. il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
  23. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, laddove il criterio di valutazione sia il prezzo più basso (esclusione automatica offerte anomale) del Codice dei contratti pubblici, purché pervengano almeno 10 offerte valide, con l’avvertenza che, in ogni caso, l’Associazione valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e, qualora il criterio di valutazione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, valuta a congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito;
  24. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  25. la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta;
  26. l’obbligo per l’Offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
  27. l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali;
  28. quant’altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
  29. Il termine per il ricevimento dell’offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all’invio della lettera di invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l’offerta compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
  30. L’Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti dell’Associazione se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Associazione oltre il termine dato.
  31. In caso di ricevimento di idonea offerta, l’Associazione valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all’ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
  32. L’Associazione si riserva di non concludere il Contratto se l’offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all’oggetto del contratto stesso.
  33. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui al successivo art. 21.
  34. Nel caso in cui, entro il termine dato, tutte le lettere di invito inviate dalla Associazione non siano seguite da idonea offerta è possibile applicare l’art. 17, comma 1, lettera a).

 

Articolo 21

Criteri di aggiudicazione

  1. La selezione della migliore offerta è effettuata compiendo o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o in via residuale, una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso per i servizi e le forniture caratterizzate da elevata ripetitività, fatte eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  2. L’Associazione individua, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e delle caratteristiche della stessa.
  3. Il ricorso al criterio del minor prezzo deve essere motivato mentre, nel caso di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  4. Il ricorso al criterio del minor prezzo è ammesso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; per i lavori fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), ove l’importo sia pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8.

 

Articolo 22

Anomalia dell’offerta

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 13, l’Associazione valuta l’anomalia dell’offerta per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
  2. In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta si applica l’art. 97 del Codice dei contratti.

 

Articolo 23

Commissione di aggiudicazione

  1. Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione di aggiudicazione.
  2. La commissione di aggiudicazione è istituita e disciplinata dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
  3. La commissione di aggiudicazione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto pubblico.
  4. I commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica dell’Associazione, da individuare nel rispetto del principio di rotazione, e dei criteri stabiliti dall’art. 77 e dalle determinazioni dell’ANAC di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici.
  5. Quando la scelta della miglior offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l’istituzione della commissione di aggiudicazione e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico dell’Associazione (Rup o soggetto da esso delegato), con l’eventuale assistenza di due testimoni.
  6. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, le sedute di gara siano esse svolte dall’organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

 

PARTE VII

DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 24

Conclusione e stipulazione del contratto

  1. Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l’accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
  2. In caso di necessario parere nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
  3. In caso di stipulazione dell’accordi prima dell’ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
  4. Il Contratto è stipulato in forma scritta.
  5. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.
  6. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 18 e 20, comma 2, lettere a) e b), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici sottoscritte dai legali rappresentanti.
  7. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
  8. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dall’Associazione anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata di stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all’esecuzione d’urgenza.
  9. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui agli articoli 18 e 20 è esclusa l’applicazione del termina dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

 

Articolo 25

Subappalto

  1. L’Associazione può autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per il quale è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.
  2. L’Operatore economico, all’atto dell’offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
  3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
  4. Le prestazioni subappaltate non possono superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

 

Articolo 26

Varianti

  1. Fermo il divieto di introdurre varianti per valori superiori al 50 per cento del valore del contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
  2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.
  3. L’Associazione può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, che il Contraente ha l’obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.

PARTE VII

DELL’ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

 

Articolo 27

Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento

  1. L’Associazione può richiedere a garanzia dell’offerta e del Contratto pubblico, la prestazione di cauzione di norma in forma di fidejussione bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto rispettivamente negli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.
  2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell’offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto.

 

Articolo 28

Direzione dell’esecuzione

  1. L’Associazione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’affidatario attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, in caso di Affidamento di beni e servizi, ed il direttore dei lavori, in caso di Affidamento di lavori.
  2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.
  3. Nel caso di affidamenti di beni, servizi e lavori di speciale complessità, l’Associazione attribuisce i ruoli ed i compiti di direttore dell’esecuzione del contratto o di direttore dei lavori a soggetti diversi dal Responsabile del procedimento ed in possesso delle necessarie competenze.
  4. L’attribuzione di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate Codice dei contratti pubblici.

Articolo 29

Termini e modalità di pagamento

  1. I pagamenti sono disposti, di norma e salvo diversa pattuizione, entro trenta giorni fine mese data ricevimento fattura.
  2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel contratto, mediante bonifico bancario; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma e salvo patto contrario, corrisposto in un’unica soluzione a prestazione eseguita.
  3. Il pagamento del corrispettivo è condizionato all’attestazione di regolare esecuzione da parte del Rup o di soggetto da esso delegato.

 

 

Articolo 30

Attestazione di regolare esecuzione

  1. I beni, i servizi e i lavori affidati sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro 20 giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro o entro il diverso termine stabilito nel contratto.
  2. Il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
  3. In caso di Affidamenti inferiori a € 10.000,00, l’attestazione di regolare esecuzione può essere apposta sulla fattura o sulla nota di addebito.

 

Articolo 31

Procedure contabili

  1. Ai fini del presente Regolamento sono valide le prassi in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento in uso presso l’Associazione.

 

PARTE VIII

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

 

 

Articolo 32

Transazione

  1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
  2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l’accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

 

Articolo 33

Arbitrato

Salva diversa esplicita volontà non si applica l’art. 209 del Codice dei contratti pubblici (arbitrato).

 

PARTE IX

NORME FINALI

Articolo 34

Pubblicità

  1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
  2. L’Associazione, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all’esito della procedura di cui all’art. 20 pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
  3. L’Associazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
  4. Il Regolamento è pubblicato sul Profilo del committente www.fortedibard.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “organizzazione” e) tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi dell’Associazione.

 

Articolo 35

Clausola di flessibilità

  1. Le disposizione del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economale.

 

Articolo 36

Aggiornamenti

  1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulla materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione fatta salva l’ipotesi in cui l’attuazione della norma sia rimessa alla discrezionalità dell’Associazione.

 

Articolo 37

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

  1. Il Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018.
  2. Rimangono regolate dalle disposizioni contenute nel precedente Regolamento dell’Associazione tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento.

 

Articolo 38

Norma di chiusura

  1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta, applicabile in sostituzione di norma statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell’Associazione.
  2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell’Associazione.

 

 

 

 

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